Legge 31 Dicembre 1996, N. 675
Art. 1. (finalità e definizioni).
| 1. |
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità' personale; Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. |
| 2. |
Ai fini della presente legge si intende:
| a. |
per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; |
| b. |
per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; |
| c. |
.per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; |
| d. |
per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; |
| e. |
per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; |
| f. |
per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; |
| g. |
per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione; |
| h. |
per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; |
| i. |
per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; |
| l. |
per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; per "garante", l'autorità' istituita ai sensi dell'articolo 30. |
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Art. 2. (ambito di applicazione).
| 1. |
la presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello stato. |
Art. 3. (trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
| 1. |
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. |
| 2. |
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36. |
Art. 4. (particolari trattamenti in ambito pubblico).
| 1. |
la presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
| a. |
dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'accordo di schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; |
| b. |
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; |
| c. |
nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo iv del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; |
| d. |
in attuazione dell'articolo 371is, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del consiglio superiore della magistratura e del ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento. |
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| 2. |
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. |
Art.5 (trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
| 1. |
il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. |
Art. 6.(trattamento di dati detenuti all'estero).
| 1. |
Il trattamento nel territorio dello stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge. |
| 2. |
Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. |
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